Smaltimento e/o bonifica manufatti in Eternit
Data la potenziale pericolosità dell'eternit, essendo questo un composto dell'amianto, la domanda che molto spesso i proprietari di immobili si pongono al riguardo è : "Ma sono obbligato a smaltire l'eternit del mio immobile?"
La legge non pone un obbligo generale e indiscriminato. Tutto dipende da quanto l'eternit in questione sia di fatto pericoloso per la salute di chi abita l’immobile o comunque venga a trovarsi nelle sue vicinanze.
La pericolosità dell'eternit dipende strettamente dal suo livello di degrado.
Più l'eternit si trova in una situazione degradata, presentando ad esempio crepe o una friabilità superiore a quella normale, più le particelle di amianto saranno in grado di liberarsi nell'aria e di essere così inspirate dalle persone.
Per questo motivo lo smaltimento si rende davvero necessario solo quando l'eternit presenta un degrado tale da non garantire più l'impossibilità delle particelle di amianto di liberarsi nell'ambiente.
Di conseguenza la cosa migliore da fare in caso ci si trovi di fronte a dell'eternit che si sospetti essere in uno stato ormai compromesso, è quella di rivolgersi ad una azienda specializzata che provvederà ad effettuare un sopraluogo in cui se ne accerteranno le condizioni. Si potrà così decidere se è necessario procedere con uno smaltimento vero e proprio.
Dal punto di vista legislativo, è doveroso ricordare che ci sono diverse leggi che regolano le responsabilità dei proprietari o degli Amministratori degli immobili rispetto all'eternit e più in generale all'amianto e ad altre sostanze pericolose.
La legge in ogni caso dispone che le persone siano protette da danni che possono subire a causa dell'immobile stesso. Per questo nel caso nell'immobile vi sia dell'eternit pericoloso, il proprietario o l’Amministratore ha il compito di occuparsi della relativa messa in sicurezza attraverso un intervento di bonifica in loco o di definitivo smaltimento.
Gli ambiti di intervento:
- Civile abitazione
- Terziario/Commercio
- Industrie
- Cantieri
Cosa si fa:
- Esame a vista
- Prove e misura con appropriata strumentazione
- Rapporto di verifica
Quale è il nostro lavoro?
- Espletamento attività di prima verifica e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC, SP e GVR
- Espletamento attività burocratica/amministrativa con l’ente titolare : INAIL
Cosa facciamo durante le verifiche?
- Analisi a vista dell’attrezzatura
- Analisi documentale
- Verbale di verifica
- Scheda tecnica, in caso di prima verifica
Cosa verifichiamo?
- Gruppo SC - Apparecchi mobili di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
- Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Carrello semovente a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga
- Gruppo SP - Sollevamento persone
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionato a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi di cantiere
- Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
- Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore a 0,50 bar
- Generatori di vapor d’acqua
- Generatori di acqua surriscaldata
- Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale di focolai superiori a 116 kW
- Forni per le industrie chimiche e affini
- Insiemi a pressione
- Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore e certificati CE come insiemi secondo il D.Lgs. 39/2000
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